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Le istituzioni

Magistratura di sorveglianza

Vigila sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti delle persone detenute e decide su permessi e misure alternative.

È la parte della magistratura che si occupa dell’esecuzione della pena. È nata con la riforma dell’ordinamento penitenziario, la legge 26 luglio 1975, n. 354, che attua l’articolo 27 della Costituzione. Mentre in altri paesi l’esecuzione della pena ha natura amministrativa, in Italia si è scelto di affidarla a un giudice.

Il suo compito riguarda i diritti delle persone detenute durante la pena, ma anche la concessione e la gestione delle misure alternative alla detenzione, sia nella parte finale della pena sia prima che l’esecuzione cominci.

Magistrato e Tribunale di sorveglianza

Il magistrato di sorveglianza decide da solo, con ampia autonomia. Molte sue decisioni si possono impugnare davanti al Tribunale di sorveglianza, e in altri casi può anticipare in via provvisoria decisioni che spettano al Tribunale.

Si occupa delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza. Su reclamo della persona detenuta decide in materia di lavoro e di disciplina. Decide sui permessi ordinari e premio, sulle licenze a semiliberi e internati, e approva il programma di trattamento che l’amministrazione penitenziaria deve preparare per ogni persona condannata.

La legge gli chiede di recarsi spesso negli istituti e di ascoltare le persone detenute che chiedono di parlargli.

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