Le istituzioni
Terzo settore
Gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il VIC ne fa parte come organizzazione di volontariato.
La legge 106 del 6 giugno 2016 ha dato al Terzo settore una definizione giuridica: è il complesso degli enti privati costituiti, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che promuovono e realizzano attività di interesse generale con forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
Per far parte del Terzo settore un ente deve quindi:
- avere natura giuridica privata;
- non avere scopo di lucro;
- avere uno statuto o un atto costitutivo;
- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- operare secondo il principio di sussidiarietà;
- svolgere attività di interesse generale;
- ricorrere al volontariato, alla mutualità o alla produzione e scambio di beni e servizi.
Il Codice del Terzo settore
La disciplina completa è nel Codice del Terzo settore, il decreto legislativo 117 del 2017. Il Codice fissa regole comuni per tutti gli enti e conserva le forme già esistenti: tra queste le organizzazioni di volontariato (OdV), come il VIC, e le associazioni di promozione sociale. Le leggi che le istituivano, la 266/1991 e la 383/2000, sono state abrogate. Il Codice ha anche semplificato il riconoscimento della personalità giuridica e superato la qualifica fiscale di «Onlus».
Gli enti del Terzo settore sono iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), dove si trovano anche i dati del VIC.
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